Art. 7.
(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo).

      1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

 

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      2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del bacino del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.
      3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti.